allegato›Capo 1
Art. 1.2
Definizioni generali
In vigore dal 4 set 2015
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Definizioni generali
Nel presente accordo s'intende per:
le Parti: da una parte, l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nelle rispettive sfere di competenza quali definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "la Parte UE") e, dall'altra, la Corea;
l'accordo quadro: l'accordo quadro per il commercio e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, od ogni altro accordo che lo aggiorna, lo modifica o lo sostituisce; e
l'accordo doganale: l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 10 aprile 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-1-2