allegatoCapo 1

Art. 1.2

Definizioni generali

In vigore dal 4 set 2015
.2 Definizioni generali Nel presente accordo s'intende per: le Parti: da una parte, l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nelle rispettive sfere di competenza quali definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "la Parte UE") e, dall'altra, la Corea; l'accordo quadro: l'accordo quadro per il commercio e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, od ogni altro accordo che lo aggiorna, lo modifica o lo sostituisce; e l'accordo doganale: l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 10 aprile 1997.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-1-2

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Definizioni generali (Art. 1.2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo