allegato›Sez. B
Art. 2.5
Soppressione dei dazi doganali
In vigore dal 4 set 2015
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Soppressione dei dazi doganali
1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle Parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra Parte, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A.
2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali a cui le successive riduzioni devono essere applicate come disposto dal paragrafo 1 è quella specificata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A.
3. Se in un qualsiasi momento una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicato alla nazione più favorita (in prosieguo "NPF") dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tale aliquota del dazio è applicata agli scambi commerciali oggetto del presente accordo, se e fintanto che essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A.
4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Una decisione delle Parti nel comitato per il commercio, a seguito di tali consultazioni, sull'accelerazione o l'estensione della soppressione di un dazio doganale su una merce sostituisce le aliquote del dazio o le categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi determinate secondo le rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A per quella merce.
Storico versioni
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