allegatoSez. B

Art. 2.7

Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari

In vigore dal 4 set 2015
.7 Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari 1. Ciascuna delle Parti amministra e applica i contingenti tariffari (di seguito "CT") fissati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A in conformità dell'articolo XIII del GATT 1994, comprese le note interpretative, e dell'accordo sulle procedure di concessione delle licenze di importazione, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC. 2. Ciascuna delle Parti: a) provvede a che le procedure di amministrazione dei CT che applica siano trasparenti, accessibili al pubblico, tempestive, non discriminatorie, rispondenti alle condizioni del mercato, comportino oneri minimi per il commercio e rispecchino le preferenze degli utilizzatori finali; b) provvede a che ogni soggetto di una Parte che soddisfi i requisiti legali e amministrativi della Parte importatrice abbia diritto di chiedere l'assegnazione di un CT dalla Parte e di vedere presa in considerazione la sua domanda. A meno che le Parti dispongano diversamente con decisione del comitato per il commercio di merci, ogni trasformatore, dettagliante, ristorante, albergo, distributore di servizi alimentari o istituzione od ogni altro soggetto ha diritto di chiedere l'assegnazione di un CT e di vedere presa in considerazione la sua domanda. Gli oneri per i servizi relativi a una domanda di assegnazione di un CT sono limitati al costo effettivo dei servizi prestati; c) non assegna, tranne nei casi specificati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, quote di un CT a un gruppo di produttori, non subordina l'assegnazione di un CT all'acquisto di merci di produzione interna o non limita l'assegnazione di un CT ai trasformatori; e d) assegna i CT in quantità commercialmente utili e, per quanto possibile, nelle quantità richieste dagli importatori. Salvo diversa indicazione nelle disposizioni per ogni CT e nella linea tariffaria applicabile dell'appendice 2-A-1 della tabella della Parte figurante nell'allegato 2-A, ogni CT assegnato è valido per un articolo o un insieme di articoli soggetti a un particolare CT, indipendentemente dalle caratteristiche o dalla qualità dell'articolo o dell'insieme di articoli, e non è subordinato all'uso finale o alla dimensione della confezione dell'articolo o dell'insieme di articoli. 3. Ciascuna delle Parti designa le entità responsabili dell'amministrazione dei CT. 4. Ciascuna delle Parti si adopera per amministrare i propri CT in un modo che permetta agli importatori di utilizzare per intero le quantità dei CT. 5. Nessuna delle Parti può subordinare la domanda o l'utilizzazione dei CT alla riesportazione di una merce. 6. Su richiesta scritta di una di esse, le Parti si consultano circa il modo in cui una di esse amministra i propri CT. 7. Salvo diversa disposizione nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, ciascuna delle Parti mette a disposizione dei richiedenti l'intera quantità del CT specificato in tale appendice a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per il primo anno e dalla data anniversaria della sua entrata in vigore per ogni anno successivo. Nel corso di ogni anno l'autorità amministratrice della Parte importatrice pubblica tempestivamente sul proprio sito Internet accessibile al pubblico i tassi di utilizzazione e le quantità restanti disponibili per ogni CT.
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