allegatoSez. B

Art. 2.6

Divieto di aumentare o introdurre dazi

In vigore dal 4 set 2015
.6 Divieto di aumentare o introdurre dazi Salvo diversa disposizione del presente accordo, comprese le indicazioni esplicite nelle tabelle di ciascuna Parte figuranti nell'allegato 2-A, nessuna delle Parti può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A dopo una riduzione unilaterale.
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Divieto di aumentare o introdurre dazi (Art. 2.6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo