allegato›Sez. B
Art. 2.6
Divieto di aumentare o introdurre dazi
In vigore dal 4 set 2015
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Divieto di aumentare o introdurre dazi
Salvo diversa disposizione del presente accordo, comprese le indicazioni esplicite nelle tabelle di ciascuna Parte figuranti nell'allegato 2-A, nessuna delle Parti può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A dopo una riduzione unilaterale.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-2-6