allegato›Sez. C
Art. 2.9
Restrizioni delle importazioni e delle esportazioni
In vigore dal 4 set 2015
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Restrizioni delle importazioni e delle esportazioni
Nessuna delle Parti può adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o la vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, in conformità dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative.
A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-2-9