allegato›Sez. C
Art. 2.14
Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali
In vigore dal 4 set 2015
.14
Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali
1. Le Parti mettono in atto i loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci conformemente agli impegni fissati negli allegati da 2-B a 2-E.
2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una di esse, le Parti si consultano per esaminare la possibilità di estendere la portata dei loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci.
Storico versioni
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