allegatoCapo 3Sez. A

Art. 3.1

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

In vigore dal 4 set 2015
.1 Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale 1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una Parte sono importate nel territorio dell'altra Parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la Parte importatrice può adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione. 2. La Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che: a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o b) aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote: i) l'aliquota del dazio doganale NPF applicata alla merce in vigore al momento dell'adozione della misura; ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali) ai sensi dell'.5.2 (Soppressione dei dazi doganali).
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Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale (Art. 3.1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo