allegato›Capo 3›Sez. A
Art. 3.1
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
In vigore dal 4 set 2015
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Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una Parte sono importate nel territorio dell'altra Parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la Parte importatrice può adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2. La Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:
a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o
b) aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
i) l'aliquota del dazio doganale NPF applicata alla merce in vigore al momento dell'adozione della misura;
ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali) ai sensi dell'.5.2 (Soppressione dei dazi doganali).
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