allegato›Sez. D
Art. 2.15
Eccezioni generali
In vigore dal 4 set 2015
.15
Eccezioni generali
1. Le Parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle relative note interpretative, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, si applicano al commercio delle merci oggetto del presente accordo, mutatis mutandis.
2. Le Parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la Parte che intende adottare le misure fornisce all'altra Parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Se un accordo non è raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la Parte può applicare le misure di cui al presente articolo alle merci in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la Parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.
Storico versioni
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