allegatoSez. E

Art. 2.17

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

In vigore dal 4 set 2015
.17 Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa 1. Le Parti convengono che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'attuazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e nei campi connessi. 2. Qualora una Parte constati, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, su richiesta di tale Parte il comitato doganale si riunisce, entro 20 giorni dalla richiesta, per trovare, in via d'urgenza, una soluzione alla situazione. Le consultazioni svoltesi nel quadro del comitato doganale saranno considerate come aventi la stessa funzione delle consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni).
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