allegatoSez. C

Art. 2.13

Imprese commerciali di Stato

In vigore dal 4 set 2015
.13 Imprese commerciali di Stato 1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell'articolo XVII del GATT 1994, delle sue note interpretative e dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su casi particolari di imprese commerciali di Stato, il loro modo di funzionamento e l'effetto delle loro attività sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata tiene conto della necessità di assicurare la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT 1994 sulle informazioni riservate.
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Imprese commerciali di Stato (Art. 2.13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo