allegato›Sez. C
Art. 2.13
Imprese commerciali di Stato
In vigore dal 4 set 2015
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Imprese commerciali di Stato
1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell'articolo XVII del GATT 1994, delle sue note interpretative e dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su casi particolari di imprese commerciali di Stato, il loro modo di funzionamento e l'effetto delle loro attività sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata tiene conto della necessità di assicurare la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT 1994 sulle informazioni riservate.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-2-13