allegatoCapo 3Sez. A

Art. 3.3

Misure provvisorie

In vigore dal 4 set 2015
.3 Misure provvisorie In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che è chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra Parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la Parte si conforma alle disposizioni dell'.2, paragrafi 2 e 3. La Parte rimborsa sollecitamente gli aumenti della tariffa se l'inchiesta di cui all'.2, paragrafo 2, non permette di stabilire che i requisiti di cui all'.1 sono soddisfatti. La durata di una misura provvisoria è inclusa del periodo di cui all'.2, paragrafo 5, lettera b).
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Misure provvisorie (Art. 3.3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo