allegato›Capo 3›Sez. A
Art. 3.3
Misure provvisorie
In vigore dal 4 set 2015
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Misure provvisorie
In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che è chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra Parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la Parte si conforma alle disposizioni dell'.2, paragrafi 2 e 3. La Parte rimborsa sollecitamente gli aumenti della tariffa se l'inchiesta di cui all'.2, paragrafo 2, non permette di stabilire che i requisiti di cui all'.1 sono soddisfatti. La durata di una misura provvisoria è inclusa del periodo di cui all'.2, paragrafo 5, lettera b).
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