allegatoCapo 3Sez. A

Art. 3.4

Compensazione

In vigore dal 4 set 2015
.4 Compensazione 1. Una Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra Parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi in forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La Parte offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale. 2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la Parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla Parte che applica la misura di salvaguardia. 3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non è esercitato per i primi 24 mesi durante i quali è in vigore la misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che essa sia conforme alle disposizioni del presente accordo.
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