Art. 2.14 · Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali
allegatoSez. C

Art. 2.14

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Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali

In vigore dal 4 set 2015
.14 Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali 1. Le Parti mettono in atto i loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci conformemente agli impegni fissati negli allegati da 2-B a 2-E. 2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una di esse, le Parti si consultano per esaminare la possibilità di estendere la portata dei loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci.
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