allegato›Capo 2›Sez. A
Art. 2.2
Ambito di applicazione
In vigore dal 4 set 2015
.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica al commercio delle merci1 tra le Parti.
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 1 Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i
prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-2-2