Art. 2.11 · Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni
allegatoSez. C

Art. 2.11

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Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni

In vigore dal 4 set 2015
.11 Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni Nessuna delle Parti può mantenere in vigore o istituire dazi, tasse o altri diritti e oneri imposti sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in relazione ad esse o tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.
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