allegato›Capo 12
Art. 12.8
Non discriminazione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.8
Non discriminazione
Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra Parte standard di trasparenza non meno favorevoli di quelli più favorevoli tra quelli applicati alle proprie persone interessate, alle persone interessate di paesi terzi o a paesi terzi.
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