allegatoCapo 12

Art. 12.8

Non discriminazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.8 Non discriminazione Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra Parte standard di trasparenza non meno favorevoli di quelli più favorevoli tra quelli applicati alle proprie persone interessate, alle persone interessate di paesi terzi o a paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-12-8

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Non discriminazione (Art. 12.8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo