allegato›Capo 12
Art. 12.3
Pubblicazione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.3
Pubblicazione
1. Le Parti provvedono affinché le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo:
a) siano facilmente accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
b) indichino il loro obiettivo e la loro giustificazione;
c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto, le aspettative legittime e la proporzionalità.
2. Le Parti:
a) si adoperano per pubblicare in anticipo ogni misura di applicazione generale che intendono adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
b) offrono alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per fare uso di tali possibilità;
c) si sforzano di tenere conto delle osservazioni ricevute delle persone interessate riguardanti le misure proposte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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