allegatoCapo 12

Art. 12.1

Definizioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.1 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: misura di applicazione generale: ogni atto, procedura, interpretazione o altro requisito d'ordine generale o astratto, comprese le misure non vincolanti; non è considerata tale una decisione che si applica ad una persona particolare; persona interessata: ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 12.2.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-12-1

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Definizioni (Art. 12.1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo