allegato›Capo 12
Art. 12.4
Richieste di informazioni e punti di contatto
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.4
Richieste di informazioni e punti di contatto
1. Le Parti creano o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate da persone interessate riguardanti misure di applicazione generale, proposte o in vigore, che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo e sulla loro applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti d'informazione o i punti di contatto istituiti ai sensi del presente accordo o tramite qualsiasi altro meccanismo, secondo il caso.
2. Le Parti riconoscono che la risposta di cui al paragrafo 1 non può essere definitiva o giuridicamente vincolante ma ha solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive legislazioni e regolamentazioni.
3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative ad ogni misura di applicazione generale in vigore o proposta che la Parte richiedente ritiene possa influire sul funzionamento del presente accordo, sia essa stata preventivamente informata o no di tale misura.
4. Le Parti si adoperano per identificare o creare punti di informazione o di contatto per le persone interessate dell'altra parte, che avranno il compito di cercare una soluzione efficace dei problemi che possono sorgere nell'applicazione delle misure di applicazione generale. Questi meccanismi dovrebbero essere facilmente accessibili, con scadenze predeterminate, orientati ai risultati e trasparenti. Essi fanno salve le procedure d'appello o di riesame che le Parti istituiscono o mantengono e fanno salvi i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal capo 14 (Risoluzione delle controversie) e dall'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie).
Storico versioni
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