allegato›Capo 12
Art. 12.7
Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.7
Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni degli effetti della regolamentazione.
2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla sua promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-12-7