allegatoCapo 12

Art. 12.7

Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.7 Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa 1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni degli effetti della regolamentazione. 2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla sua promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-12-7

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Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa (Art. 12.7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo