allegato›Capo 13
Art. 13.3
Diritto di regolamentare e livelli di protezione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.3
Diritto di regolamentare e livelli di protezione
Ciascuna delle Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna delle Parti di stabilire i propri livelli di protezione in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche, si adopera affinché la propria legislazione e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in conformità delle norme o degli accordi internazionali riconosciuti di cui agli articoli 13.4 e 13.5, e si adopera per continuare a migliorare la propria legislazione e le proprie politiche.
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