allegatoCapo 13

Art. 13.3

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione Ciascuna delle Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna delle Parti di stabilire i propri livelli di protezione in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche, si adopera affinché la propria legislazione e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in conformità delle norme o degli accordi internazionali riconosciuti di cui agli articoli 13.4 e 13.5, e si adopera per continuare a migliorare la propria legislazione e le proprie politiche.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-13-3

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Diritto di regolamentare e livelli di protezione (Art. 13.3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo