allegatoCapo 13

Art. 13.2

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.2 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica, salva diversa indicazione, alle misure adottate o mantenute dalle Parti aventi rilevanza per gli aspetti relativi al commercio delle questioni riguardanti il lavoro1 e l'ambiente nel contesto dell'articolo 13.1, paragrafi 1 e 2. 2. Le Parti sottolineano il fatto che le norme in materia di ambiente e di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi protezionistici. Le Parti rilevano che il loro vantaggio comparativo non dovrebbe in alcun modo essere messo in questione. --------- 1 In questo capo quando si fa riferimento al lavoro si fa riferimento anche alle questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") e ripresa nella Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-13-2

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Ambito di applicazione (Art. 13.2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo