allegatoCapo 12

Art. 12.5

Procedimenti amministrativi

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.5 Procedimenti amministrativi Al fine di amministrare in modo coerente, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo, ciascuna delle Parti, quando applica tali misure a particolari persone, beni o servizi dell'altra Parte in casi specifici: a) si adopera per inviare alle persone interessate dell'altra Parte che sono direttamente coinvolte in un procedimento un preavviso ragionevole, secondo le rispettive procedure, dell'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione dell'organo giurisdizionale che lo ha promosso e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo permettano; c) si assicura che le sue procedure si basino sulla sua legislazione e siano ad essa conformi.
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Procedimenti amministrativi (Art. 12.5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo