allegato›Capo 12
Art. 12.2
Obiettivo e ambito di applicazione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.2
Obiettivo e ambito di applicazione
Riconoscendo l'incidenza che le rispettive regolamentazioni possono avere sui loro scambi commerciali, le Parti si adoperano per predisporre un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici, in particolare per i piccoli operatori la cui attività si svolge sul loro territorio. Riaffermando i loro impegni rispettivi derivanti dall'accordo OMC, le Parti apportano chiarimenti e miglioramenti in fatto di trasparenza, consultazione e migliore amministrazione delle misure di applicazione generale, nella misura in cui esse possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-12-2