Art. 12.2 · Obiettivo e ambito di applicazione
allegatoCapo 12

Art. 12.2

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Obiettivo e ambito di applicazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.2 Obiettivo e ambito di applicazione Riconoscendo l'incidenza che le rispettive regolamentazioni possono avere sui loro scambi commerciali, le Parti si adoperano per predisporre un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici, in particolare per i piccoli operatori la cui attività si svolge sul loro territorio. Riaffermando i loro impegni rispettivi derivanti dall'accordo OMC, le Parti apportano chiarimenti e miglioramenti in fatto di trasparenza, consultazione e migliore amministrazione delle misure di applicazione generale, nella misura in cui esse possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo.
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