allegatoSez. B

Art. 11.13

Relazioni con l'accordo OMC

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.13 Relazioni con l'accordo OMC Le disposizioni della presente sezione fanno salvi i diritti di una Parte, in forza delle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, di applicare misure di difesa commerciale o di aprire una vertenza o promuovere altra idonea azione nei confronti di una sovvenzione concessa dall'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-11-13

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Relazioni con l'accordo OMC (Art. 11.13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo