Art. 11.13 · Relazioni con l'accordo OMC
allegatoSez. B

Art. 11.13

115 / 272

Relazioni con l'accordo OMC

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.13 Relazioni con l'accordo OMC Le disposizioni della presente sezione fanno salvi i diritti di una Parte, in forza delle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, di applicare misure di difesa commerciale o di aprire una vertenza o promuovere altra idonea azione nei confronti di una sovvenzione concessa dall'altra Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-11-13