allegato›Sez. B
Art. 11.9
Principi
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.9
Principi
Le Parti convengono di adoperarsi per quanto possibile al fine di riparare o eliminare, con l'applicazione della loro legislazione in materia di concorrenza o con qualsiasi altro mezzo, le distorsioni della concorrenza causate dalle sovvenzioni, nella misura in cui esse influiscono sugli scambi internazionali, e per impedire che tali situazioni si producano.
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