allegato›Capo 11›Sez. A
Art. 11.4
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali (2) o diritti esclusivi
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.4
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o diritti esclusivi
1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi:
a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all'articolo 11.1;
b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di concorrenza di cui all'articolo 11.2,
se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici ad esse assegnati.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte crei o mantenga un'impresa pubblica, attribuisca a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenga tali diritti.
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 2 Una Parte concede diritti speciali quando designa, o ne limita
il numero a due o più, le imprese autorizzate a fornire merci o servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o conferisce a certe imprese vantaggi legali o regolamentari che influenzano in modo sostanziale la capacità delle altre imprese di fornire le stesse merci o gli stessi servizi.
Storico versioni
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