allegato
Art. 10.68
Codici di condotta
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.68
Codici di condotta
Le Parti incoraggiano:
a) l'elaborazione da parte delle associazioni od organizzazioni professionali di codici di condotta miranti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare raccomandando l'uso sui dischi ottici di un codice che permetta di identificare l'origine della loro fabbricazione;
b) la presentazione alle autorità competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-68