allegato

Art. 10.68

Codici di condotta

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.68 Codici di condotta Le Parti incoraggiano: a) l'elaborazione da parte delle associazioni od organizzazioni professionali di codici di condotta miranti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare raccomandando l'uso sui dischi ottici di un codice che permetta di identificare l'origine della loro fabbricazione; b) la presentazione alle autorità competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-68

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