allegato›Capo 11›Sez. A
Art. 11.3
Attuazione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.3
Attuazione
1. Le Parti conferiscono a una o più autorità, che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo, la responsabilità dell'attuazione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 11.2.
2. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive legislazioni in materia di concorrenza in modo trasparente, opportuno e non discriminatorio, nel rispetto dei principi d'equità procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate.
3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte mette a sua disposizione le informazioni pubbliche concernenti le misure che adotta per assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e le norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-11-3