allegato›Capo 11›Sez. A
Art. 11.5
Monopoli di Stato
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.5
Monopoli di Stato
1. Le Parti riordinano i monopoli di Stato di carattere commerciale in modo che non esistano misure discriminatorie3 tra persone fisiche o giuridiche delle Parti relativamente alle condizioni di acquisto e di vendita delle merci.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte crei o mantenga un monopolio di Stato.
3. Il presente articolo fa salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 9 (Appalti pubblici).
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 3 Per "misura discriminatoria" si intende una misura che non è
conforme al trattamento nazionale, quale definito nelle pertinenti disposizioni del presente accordo, comprese le modalità e le condizioni enunciate nei pertinenti allegati.
Storico versioni
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