allegatoCapo 11Sez. A

Art. 11.5

Monopoli di Stato

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.5 Monopoli di Stato 1. Le Parti riordinano i monopoli di Stato di carattere commerciale in modo che non esistano misure discriminatorie3 tra persone fisiche o giuridiche delle Parti relativamente alle condizioni di acquisto e di vendita delle merci. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte crei o mantenga un monopolio di Stato. 3. Il presente articolo fa salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 9 (Appalti pubblici). ---------  3 Per "misura discriminatoria" si intende una misura che non è conforme al trattamento nazionale, quale definito nelle pertinenti disposizioni del presente accordo, comprese le modalità e le condizioni enunciate nei pertinenti allegati.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-11-5

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Monopoli di Stato (Art. 11.5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo