allegato›Capo 11›Sez. A
Art. 11.7
Consultazione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.7
Consultazione
1. In mancanza di norme più specifiche nell'accordo di cui all'articolo 11.6, paragrafo 2, una Parte avvia, su richiesta dell'altra Parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. Nella sua richiesta, l'altra Parte indica, se del caso, in che modo la questione incide sugli scambi tra le Parti.
2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione delle disposizioni della presente sezione.
3. Per facilitare l'esame della questione che è oggetto delle consultazioni, ogni Parte procura di fornire all'altra Parte le informazioni non riservate pertinenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-11-7