allegatoSez. B

Art. 11.11

Sovvenzioni vietate (4,5)

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.11 Sovvenzioni vietate (4,5) Le sovvenzioni seguenti sono considerate specifiche alle condizioni di cui all' dell'accordo SMC e sono vietate ai fini del presente accordo se e in quanto incidono negativamente sul commercio internazionale delle Parti6: a) le sovvenzioni concesse nel quadro di un dispositivo giuridico in virtù del quale uno Stato o un organo pubblico sono tenuti a coprire i debiti o le passività di talune imprese ai sensi dell'.1 dell'accordo SMC senza alcun limite, di diritto o di fatto, quanto al loro importo o alla durata di tale responsabilità; b) le sovvenzioni (come i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in valuta, le immissioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato o le esenzioni fiscali) concesse a imprese insolventi o in difficoltà, senza un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una vitalità a lungo termine e senza che l'impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione. Ciò non impedisce alle Parti di erogare sovvenzioni per mezzo di un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie di prestito o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario per definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Questo comma non si applica alle sovvenzioni concesse come contropartita dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e all'industria del carbone. ---------  4 Le Parti convengono che questo articolo si applica solo alle sovvenzioni ricevute dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.  5 Ai fini del presente accordo, questo articolo non si applica alle sovvenzioni concesse alle piccole e medie imprese secondo criteri o condizioni obiettivi, come previsto dall'.1, lettera b) e dalla relativa nota 2 dell'accordo SMC.  6 Il commercio internazionale delle Parti comprende il mercato interno e il mercato delle esportazioni.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-11-11

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