allegato›Capo 11›Sez. A
Art. 11.1
Principi
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 11.1
Principi
1. Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le Parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza così da evitare che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi di merci e servizi e dello stabilimento siano vanificati da pratiche commerciali o da operazioni anticoncorrenziali.
2. Le Parti mantengono in vigore nei rispettivi territori un'ampia legislazione in materia di concorrenza che permetta di contrastare in modo efficace gli accordi restrittivi, le pratiche concertate1 e gli abusi di posizione dominante di una o più imprese e di controllare efficacemente le concentrazioni tra imprese.
3. Le Parti convengono che sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo le pratiche restrittive della concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le Parti:
a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte;
c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte.
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 1 L'applicazione di questo articolo alle pratiche concertate
avviene in conformità della legislazione in materia di concorrenza di ciascuna Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-11-1