allegato

Art. 10.69

Cooperazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.69 Cooperazione 1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente capo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attività: a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione legislativa; b) lo scambio di esperienze sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; c) lo scambio di esperienze sulle attività di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi; d) il rafforzamento delle capacità; e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella società civile; la promozione della sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti. 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1 e a suo completamento, l'Unione europea e la Corea convengono di stabilire e mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprietà intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.
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Cooperazione (Art. 10.69 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo