allegato
Art. 10.69
76 / 272Cooperazione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.69
Cooperazione
1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente capo.
La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attività:
a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione legislativa;
b) lo scambio di esperienze sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
c) lo scambio di esperienze sulle attività di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
d) il rafforzamento delle capacità;
e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella società civile; la promozione della sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.
2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1 e a suo completamento, l'Unione europea e la Corea convengono di stabilire e mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprietà intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.
Storico versioni
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