allegatoCapo 13

Art. 13.7

Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.7 Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme 1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le Parti. 2. Le Parti non indeboliscono o riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro leggi, i loro regolamenti o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le Parti.
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Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme (Art. 13.7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo