allegato›Capo 13
Art. 13.7
Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.7
Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme
1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le Parti.
2. Le Parti non indeboliscono o riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro leggi, i loro regolamenti o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le Parti.
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