allegatoCapo 13

Art. 13.5

Accordi multilaterali in materia di ambiente

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.5 Accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le Parti riconoscono il valore della governanza e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali mondiali o regionali e si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali attinenti al commercio di comune interesse. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno per l'attuazione effettiva, nelle loro leggi e pratiche, degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte. 3. Le Parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e il suo protocollo di Kyoto. Esse si impegnano a cooperare allo sviluppo del futuro quadro internazionale per il cambiamento climatico, secondo il Piano d'azione di Bali2. ---------  2 Decisione UNFCCC 1/CP.13 adottata dalla 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.
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Accordi multilaterali in materia di ambiente (Art. 13.5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo