allegato›Capo 13
Art. 13.5
243 / 272Accordi multilaterali in materia di ambiente
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.5
Accordi multilaterali in materia di ambiente
1. Le Parti riconoscono il valore della governanza e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali mondiali o regionali e si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali attinenti al commercio di comune interesse.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno per l'attuazione effettiva, nelle loro leggi e pratiche, degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte.
3. Le Parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e il suo protocollo di Kyoto. Esse si impegnano a cooperare allo sviluppo del futuro quadro internazionale per il cambiamento climatico, secondo il Piano d'azione di Bali2.
---------
 2 Decisione UNFCCC 1/CP.13 adottata dalla 13a sessione della
conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-13-5