allegato›Capo 13
Art. 13.4
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.4
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1. Le Parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunità internazionale alle sfide e alle opportunità economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla mondializzazione. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro e dell'occupazione che attengono al commercio e sono di comune interesse.
2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti, uomini, donne e giovani.
3. Le Parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali al lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e pratiche, i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia:
a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) abolizione effettiva del lavoro infantile;
d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
Le Parti riaffermano il loro impegno ad attuare effettivamente le convenzioni dell'OIL che la Corea e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato. Le Parti si adoperano assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni "aggiornate".
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