allegatoCapo 13

Art. 13.8

Informazioni scientifiche

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.8 Informazioni scientifiche Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e delle condizioni sociali che influiscono sui loro scambi commerciali.
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