allegato›Capo 13
Art. 13.8
246 / 272Informazioni scientifiche
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.8
Informazioni scientifiche
Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e delle condizioni sociali che influiscono sui loro scambi commerciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-13-8