allegato›Capo 12
Art. 12.1
231 / 272Definizioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
misura di applicazione generale: ogni atto, procedura, interpretazione o altro requisito d'ordine generale o astratto, comprese le misure non vincolanti; non è considerata tale una decisione che si applica ad una persona particolare;
persona interessata: ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 12.2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-12-1