Art. 12.3 · Pubblicazione
allegatoCapo 12

Art. 12.3

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Pubblicazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 12.3 Pubblicazione 1. Le Parti provvedono affinché le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo: a) siano facilmente accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza; b) indichino il loro obiettivo e la loro giustificazione; c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto, le aspettative legittime e la proporzionalità. 2. Le Parti: a) si adoperano per pubblicare in anticipo ogni misura di applicazione generale che intendono adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta; b) offrono alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per fare uso di tali possibilità; c) si sforzano di tenere conto delle osservazioni ricevute delle persone interessate riguardanti le misure proposte.
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