Convenzione
Art. 7
In vigore dal 21 ago 2015
1. Ciascuno Stato Parte sanzionerà il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che ne rispecchi l'estrema gravità.
2. Lo Stato Parte può prevedere:
a) circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di persone che, implicate nella commissione di una sparizione forzata, contribuiscano effettivamente alla ricomparsa in vita della persona sparita o rendano possibile la scoperta di casi di sparizione forzata o l'identificazione degli autori di una sparizione forzata;
b) circostanze aggravanti, senza pregiudizio per altri procedimenti giudiziari, in particolare in caso di morte della persona sparita o di commissione del reato in danno di donne incinte, minori, persone con disabilità o altre persone particolarmente vulnerabili.
Storico versioni
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