Convenzione
Art. 5
In vigore dal 21 ago 2015
La pratica diffusa o sistematica della sparizione forzata costituisce un crimine contro l'umanità, come definito nel diritto internazionale applicabile e comporterà il prodursi delle conseguenze previste dal diritto internazionale applicabile.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-5