Convenzione

Art. 3

In vigore dal 21 ago 2015
Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate per indagare le condotte definite dall' poste in essere da persone o gruppi di persone che agiscano senza l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato e per giudicare i responsabili di tali condotte.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo