Convenzione
Art. 2
In vigore dal 21 ago 2015
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati "sparizione forzata" l'arresto, la detenzione, il sequestro o qualunque altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-2