Convenzione

Art. 4

In vigore dal 21 ago 2015
Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per garantire che la sparizione forzata costituisca un reato secondo la propria legge penale.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo